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Per Aspera Ad Veritatem n.7
Senato degli Stati Uniti - 104° Congresso

Disegno di legge n. S.1525 presentato dal Sen. Cohen





25 gennaio 1996
Mr. Cohen ha presentato il seguente disegno di legge che, dopo la seconda lettura, è stato sottoposto al Comitato per l'Ordinamento Giudiziario.

UN PROGETTO DI LEGGE

per emendare il Titolo 18 del Codice degli Stati Uniti, impedire lo spionaggio economico e proteggere le "Proprietary Economic Information" (PEI) (1) degli Stati Uniti, nel commercio interstatale ed estero, nonché per altri scopi.

Perché sia convertito in legge dal Senato e dalla Camera degli USA riuniti in Congresso

SEZIONE 1. TITOLO DELLA LEGGE
Questa legge verrà denominata "La legge del 1995 sullo spionaggio economico e tutela delle "Proprietary Economic Information" (PEI).

SEZ.2 RISULTATI E SCOPI
(a) RISULTATI - Il Congresso ritiene che
(1) sostenere una sana e competitiva economia nazionale è un obbligo ai fini della tutela della sicurezza della Nazione;
(2) lo sviluppo e la produzione di PEI è parte integrante di ogni aspetto del commercio e degli affari degli USA;
(3) lo sviluppo, la produzione, la tutela, lo scambio legale, la vendita ed il trasferimento di PEI sono essenziali per tutelare la ricchezza e la competitività di settori vitali dell'industria e del commercio USA e quindi l'economia e la sicurezza nazionale.
(4) numerose PEI si muovono nell'ambito del commercio estero ed interstatale, e le informazioni dello stesso tipo che non si muovono influenzano direttamente le prime;
(5) il furto, l'appropriazione indebita, la ricettazione, il trasferimento, lo scambio e l'uso indebito di PEI rubate o ottenute per mezzo di appropriazione indebita da parte dei Governi stranieri e dei loro agenti o organismi costa al Governo, alle società, compagnie ed industrie degli Stati Uniti, nonché ai consumatori milioni di dollari all'anno;
(6) il furto, l'appropriazione indebita, la ricettazione e l'uso delle PEI appartenenti al Governo, alle società, compagnie ed industrie USA, da parte di Governi stranieri e dei loro agenti o organismi, minaccia direttamente e sostanzialmente la competitività di settori vitali dell'economia statunitense e, di conseguenza, la sicurezza della Nazione; e
(7) l'applicazione delle esistenti leggi dello Stato a tutela delle PEI è impedita dalla facilità con cui le informazioni rubate o ottenute indebitamente vengono trasferite sia all'interno dello Stato che oltre i confini.

(b) FINALITÀ
(1) Scopo principale - Lo scopo principale di questa legge è di tutelare la sicurezza nazionale impedendo lo spionaggio economico e migliorando lo sviluppo e l'uso legale delle PEI degli Stati Uniti proteggendole dal furto, dalla distruzione o alterazione illecita, appropriazione indebita, e conversione da parte di Governi stranieri e di loro agenti o organismi. Questa legge intende tutelare le PEI del Governo, delle società, compagnie ed industrie USA e dei singoli individui sia a livello nazionale che all'estero, punendo i singoli, le società e le istituzioni coinvolte nello spionaggio economico con l'intento o lo scopo di aiutare nazioni o governi stranieri e organismi che agiscono per loro conto.
(2) Scopi secondari. - Lo scopo secondario di questa legge è di affermare che le PEI sono incluse nei termini: "beni, prodotti o merci", nell'accezione in cui vengono usate nelle leggi federali contro il furto di beni.

SEZ. 3 Lotta allo spionaggio economico e tutela delle PEI nel commercio interstatale ed estero.

(a) Spionaggio economico
La parte I del Titolo 18, Codice degli Stati Uniti, viene emendata aggiungendo dopo il capitolo 27 il capitolo seguente:

Capitolo 28 - Spionaggio economico e tutela delle PEI.

"570. Definizioni
"571. Coinvolgimento nello spionaggio economico a favore di governi, società, istituzioni o altri organismi stranieri.
"572. Responsabilità delegata.
"573. Confisca.
"574. Extraterritorialità.
"575. Interpretazione di altre leggi.
"576. Tutela della riservatezza.
"577. Non applicabilità alle attività legalmente autorizzate delle Forze dell'Ordine o d'Intelligence.


§570. DEFINIZIONI
Ai fini di questo capitolo:
(1) per "società, istituzione o organismo straniero" si intende qualsiasi società, agenzia, componente, istituzione, associazione, organismo o entità legale o commerciale o d'affari che effettivamente appartiene, è controllata, sponsorizzata, diretta, gestita, patrocinata, comandata o noleggiata da un Governo straniero o da una sua rappresentanza.
(2) Con il termine "agente straniero" si intende qualsiasi funzionario, impiegato, procuratore, delegato o rappresentante di una Nazione o Governo straniero.
(3) Con il termine "persona" si intende una persona fisica, società, agenzia, associazione, istituzione, sia legale che commerciale o d'affari.
(4) Con il termine "Proprietary Economic Information" si intende ogni forma e tipo di informazioni finanziarie, d'affari, scientifiche, tecniche, economiche, o di "engineering" includendo, ma non solo, dati, piani, strumenti, meccanismi, composti, formule, progetti, prototipi, elaborazioni, procedure, programmi, codici, o strategie commerciali, sia tangibili che non, sia memorizzati, compilati, o memorizzati elettronicamente, graficamente, fotograficamente o per iscritto, purché:
(A) il proprietario abbia adottato misure idonee a tutelare la riservatezza di queste informazioni; e
(B) l'informazione non sia disponibile generalmente o accessibile al pubblico;
(5) Con il termine "proprietario" si intende, persona o persone, o componenti o dipartimenti, agenzie del Governo americano, che hanno titolo, hanno diritto legale, sono beneficiarie, o sono autorizzate a possedere le PEI.
(6) Con il termine "persona degli Stati Uniti" si intende :
(A) nel caso di una persona fisica, un cittadino degli Stati Uniti o uno straniero munito di permesso di residenza permanente;
(B) nel caso di persona giuridica, si intende un'entità sostanzialmente posseduta o controllata dal Governo degli Stati Uniti o da cittadini statunitensi o da stranieri con permesso di soggiorno permanente, o appartenente agli Stati Uniti.

§571. Attività di spionaggio economico a favore di governi, società, istituzioni o rappresentanze di altri Paesi esteri.
(a) Chiunque intenzionalmente o avendo motivo di ritenere che ciò recherà danno o svantaggio ad un legittimo possessore e beneficio o vantaggio ad una qualsiasi nazione, governo, società, istituzione o rappresentanza estera:
(1) rubi, si appropri indebitamente, prenda, sottragga, nasconda, oppure si appropri di PEI ricorrendo all'inganno;
(2) riproduca, duplichi, disegni, bozze, fotografie, alteri tutto o in parte, distrugga, fotocopi, trasmetta, consegni, invii, comunichi o ceda PEI;
(3) sia responsabile di, o abbia possesso o controllo legale di, o accesso a PEI, indebitamente riproduca, duplichi, disegni, fotografie, alteri tutto o in parte, distrugga, fotocopi, trasmetta, consegni, invii, comunichi o ceda PEI;
(4) riceva, acquisti o possegga PEI pur essendo a conoscenza del fatto che sono state rubate o indebitamente sottratte:
(5) tenti di commettere qualsiasi reato di cui ai paragrafi (1), (2), (3) e (4);
(6) induca illecitamente un terzo a commettere ogni reato di cui al paragrafo (1), (2), (3) e (4); e
(7) commetta uno dei reati di cui al paragrafo (1), (2), (3) e (4) in associazione con una o più persone e con una o più di queste persone compia qualsiasi azione al fine di raggiungere l'obiettivo comune, tranne i casi di cui alla sottosezione (b), sarà multato fino a 1.000.000 di dollari o condannato fino a 25 anni di reclusione, o subirà entrambe le pene;
(b) ogni società che commetta un reato di cui alla sottosezione (a) sarà multata fino a 50.000.000 di dollari.

§ 572. Responsabilità indiretta
Ogni funzionario, direttore, dirigente o altra persona, che occupi una posizione di autorità e responsabilità nell'acquisizione, uso, o controllo di PEI per conto di ogni società o di ogni altra attività o ente commerciale, che:
(1) sappia o abbia motivo di sapere che agenti o impiegati della società abbiano illegalmente acquisito o manipolato PEI in violazione della sezione 571(a);
(2) autorizzi, direttamente o indirettamente, permetta o lasci che le informazioni acquisite o manipolate illegalmente siano utilizzate per danneggiare o approfittare di ogni proprietario e per beneficiare o avvantaggiare una nazione, governo, società, istituzione o rappresentanza estera,
sarà multato fino a 5.000.000 di dollari o condannato fino a 25 anni di reclusione, o subirà entrambe le pene.

§ 573. Violazione
Fatta salva ogni altra norma di legge, ogni persona giudicata colpevole di una violazione riportata nel presente capitolo, in base alla legge statunitense, sarà privata:
(1) di ogni proprietà o profitto costituiti, derivanti od ottenuti, direttamente o indirettamente, come risultato di tale violazione; e
(2) di ogni bene personale utilizzato o utilizzabile, comunque ed ovunque, per commettere o per facilitare la realizzazione di una violazione di cui al presente capitolo.
(b) Il tribunale, nell'emettere la sentenza sul conto dell'imputato per una violazione di cui al presente capitolo, disporrà la confisca a favore degli Stati Uniti di tutte le proprietà dell'imputato di cui alla sottosezione (a).
(c) Fatto salvo quanto previsto dalla sottosezione (d), le disposizioni delle sottosezioni (b), (c) ed (e) nonchè (p) della sezione 413 del Testo Unico sulla Prevenzione e sul Controllo dell'Abuso della Droga del 1970 -- 21 U.S.C. 853 (b), (c) e (e)-(p) -- saranno applicate a:
(1) proprietà soggette a confisca ai sensi di questa sezione;
(2) ogni sequestro o altro provvedimento relativo a tale proprietà; e
(3) ogni procedura amministrativa o giudiziaria in relazione a tale proprietà, se compatibile con questa sezione.
(d) Fatta salva la sezione 524 (c) del titolo 28, sarà depositato a favore del Fondo delle Vittime del Crimine, istituito con la sezione 1402 della Legge sulle Vittime del Crimine del 1984 (42 U.S.C. 10601), ogni ammontare della confisca di proprietà ai sensi di questa sezione disponibile dopo il pagamento delle spese e la vendita autorizzata per legge.

§ 574. Extraterritorialità
(a) Questo capitolo si applica alle attività svolte all'interno della giurisdizione territoriale e marittima speciale degli Stati Uniti, dei propri territori e possedimenti.
(b) Questo capitolo si applica alle attività svolte all'esterno della giurisdizione territoriale e marittima speciale degli Stati Uniti, dei propri territori e possedimenti se:
(1) il trasgressore è un cittadino degli Stati Uniti; o se
(2) la vittima del reato è un "proprietario", secondo la definizione di cui alla sezione 570, e qualora si ritenesse che il reato sia stato compiuto per produrre un effetto negli Stati Uniti.

§ 575. Compatibilità con le altre leggi
Questo capitolo non intende in alcun modo ostacolare o impedire l'applicazione di altre misure federali o statali, di natura sia civile che penale, per l'appropriazione indebita di PEI.

§ 576. Salvaguardia della riservatezza
In ogni processo ai sensi del presente capitolo, il tribunale dovrà tutelare la riservatezza delle presunte PEI mediante, ma limitatamente, ad ogni mezzo lecito e possibile per garantire:
(1) ogni riserbo nella fase dibattimentale, e
(2) la tutela del riserbo su atti processuali di rilievo, nonchè l'ordine, a chiunque sia coinvolto nel procedimento, di non svelare i presunti PEI, senza la previa approvazione della Corte. Ogni proprietario dei PEI che sia vittima del reato può richiedere l'apertra di un procedimento penale ai fini di tale azione protettiva.

§ 577. Non applicabilità alle attività legalmente autorizzate di organi giudiziari o d'intelligence
Ogni azione in cui un'informazione venga sottratta, trasferita o trasmessa in ossequio o per esecuzione di un'attività protettiva, investigativa e di intelligence legalmente autorizzata e svolta da un organo giudiziario degli Stati Uniti, di uno Stato o di una giurisdizione statale, o di un Servizio di Intelligence degli Stati Uniti, non dovrà essere considerata una violazione della sezione 571 (a) o 572.
(b) TAVOLA DEI CAPITOLI
La tavola dei capitoli per la parte 1 del titolo 18, Codice degli Stati Uniti, è emendata tramite l'inserimento, dopo la voce del capitolo 27, di quanto segue:
"28. Spionaggio Economico 570".

SEZIONE 4. RELATIVI EMENDAMENTI.
(a) Furto di Proprietà
La sezione 2311 del titolo 18, Codice degli Stati Uniti, è emendata con l'inserimento, tra le voci "bovini" e "bestiame", di quanto segue:
"per beni, merci o mercanzia si intendono tutte le forme e i tipi di proprietà personali e reali:
(1) comprese tutte le forme e tipi di informazioni finanziarie, commerciali, scientifiche, tecniche, economiche e di engineering, compresi dati, piani, strumenti, meccanismi, progetti, formule, disegni, prototipi, processi, procedure, programmi, codici o strategie commerciali, sia tangibili che non, ossia immagazzinate, compilate o memorizzate elettronicamente, graficamente e fotograficamente o per iscritto se:
(A) il proprietario ha adottato misure idonee a tutelare la riservatezza di queste informazioni, e
(B) la proprietà non è disponibile o accessibile normalmente al pubblico, e
(2) ad esclusione di ogni proprietà o beni sequestrati, trattenuti, trasportati, trasmessi o trasferiti in conformità o a favore di ogni attività protettiva, investigativa e d'intelligence legalmente autorizzata e svolta da un organo giudiziario degli Stati Uniti, di uno Stato o di una giurisdizione statale, o di un Servizio di Intelligence degli Stati Uniti".

(b) ORGANIZZAZIONI CORROTTE E INFLUENZATE DAL RACKET
La sezione 1961(1)(B) del titolo 18, Codice degli Stati Uniti, è emendata con l'inserimento, tra le "sezioni 471, 472, 473 (riguardanti la contraffazione)", e "la sezione 659 (riguardante il furto effettuato nella spedizione fra Stati)", delle seguenti sezioni: "571 e 572 (riguardanti lo spionaggio economico e la protezione di PEI nel commercio interstatale ed estero)".

(c) INTERCETTAZIONE DELLE COMUNICAZIONI TELEGRAFICHE ED ELETTRONICHE E INTERCETTAZIONE DELLE COMUNICAZIONI ORALI.
La sezione 2516(1)(a) del titolo 18, Codice degli Stati Uniti, è emendata con l'inserimento tra "per quanto concerne i seguenti capitoli di questo titolo" e "capitolo 37 (riguardante lo spionaggio)" di quanto segue: "capitolo 28 (riguardante lo spionaggio economico e la protezione dei PEI nel commercio interstatale ed estero)".


(*) Traduzione dall'inglese a cura della Redazione
(1) Per Proprietary Economic Information si intende ogni forma e tipo di informazioni finanziarie, d'affari, scientifiche, tecniche, economiche, e di engineering , includendo, ma non solo, dati, piani, strumenti, meccanismi, composti, formule, progetti, prototipi, elaborazioni, procedure, programmi, codici, o strategie commerciali, sia tangibili che non , sia memorizzati, compilati, o memorizzati elettronicamente, graficamente, fotograficamente o per iscritto.

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